Stato dell’arte e confronto con il passato - Progettazione della sicurezza antincendio
Le norme tecniche si possono applicare alle attività nuove e a quelle esistenti in caso queste siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
Le stesse norme, inoltre, si possono applicare alle attività esistenti in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata all’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
Fonte: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 dicembre 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Parole chiave: Antincendio
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